GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Consenso informato - Nessun risarcimento per violazione del consenso informato

Occorre premettere che la violazione dell'obbligo di informare il paziente circa la natura e la portata dell'intervento, i rischi che potrebbe comportare, i risultati conseguibili, le potenziali conseguenza negative, le diverse procedure e le eventuali terapie alternative, non è risarcibile ipso iure, ma solo se sussiste un nesso causale tra l'intervento chirurgico ed il peggioramento delle condizioni del paziente.
Secondo la Cassazione, infatti, l'oggetto del risarcimento non è l'inadempimento dell'obbligo di informazione, ma l'eventuale danno conseguenziale.
Per la mancanza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e il peggioramento delle condizioni dell'attrice, pur sussistendo in capo ai medici la omessa prova dell'obbligo di (specifica) informazione, la domanda risarcitoria degli attori non può essere accolta.
Tribunale di Monza sentenza depositata il 23 novembre 2006

 

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